In ossequio a quanto disposto dalla Nota della Regione Puglia prot. n°17 del 05/02/2020 - relativo alla DGR n°1399 del 02.08.2018 e alla LR n°36 del 05.12.2016 -, Nuova Salento Energia comunica quanto segue.
Ai sensi del DPR 74/2013:
I limiti delle potenze di cui al paragrafo precedente sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (DPR 74/2013 Allegato A).
Inoltre tutti i rapporti di controllo redatti a partire dal 01 Marzo 2020 dovranno essere trasmessi, come previsto dalla Nota della Regione Puglia, "a cura del manutentore [...] entro e non oltre 45gg dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto".
La PERIODICITA' DEL BOLLINO resta invece invariata, secondo quanto stabilito dal Regolamento Provinciale (art.5):
Si precisa che dovranno sempre essere dichiarati TUTTI GLI IMPIANTI PRESENTI NELL'IMMOBILE, indipendentemente dalla destinazione d'uso dello stesso (civile abitazione, studio professionale, attività commerciale, ecc.): sono considerati dichiarati gli impianti per i quali il manutentore trasmetta TUTTI i rapporti di controllo, in qualunque occasione vengano redatti, e all'atto della trasmissione del rapporto di controllo sia versato l'onere del Bollino secondo le cadenze su indicate.
Come previsto dall'art.9 del DPR 74/2013 la Nuova Salento Energia effettua gli accertamenti di tutti i rapporti di controllo trasmessi nel catasto provinciale: per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW alimentati a gas e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
Per quanto riguarda gli impianti soggetti ad ispezione, si precisa che i responsabili degli impianti riscontrati non a norma saranno diffidati ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, qualora non dovesse risultare trasmessa nel catasto provinciale la messa a norma dell'impianto, la pratica sarà inviata alla Provincia che provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'art.8 della LR 36/2016.