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D.M 37/08 coord. L.133/2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 22 gennaio 2008 - , n. 37 

Regolamento  concernente  l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma  13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino  delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                           di concerto con


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;   Visto   l'articolo 11-quaterdecies,   comma   13,  lettera a),  del decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203, convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visti  gli  articoli 8,  14  e  16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392,  recante  il  Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e   trasformazione   degli  impianti  nel  rispetto  delle  norme  di sicurezza;  Vista  la  legge  5 gennaio  1996,  n.  25, recante differimento di termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle attivita'  produttive  ed  altre  disposizioni  urgenti  in materia e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.  558,  recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione  dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'  e  per  la  domanda  di  iscrizione all'albo delle imprese artigiane  o  al  registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162,  recante  il  regolamento  recante  norme per l'attuazione della direttiva   95/16/CE   sugli   ascensori  e  di  semplificazione  dei procedimenti  per  la  concessione  del  nulla  osta  per ascensori e montacarichi,   nonche'   della   relativa  licenza  di  esercizio  e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative e disposizioni  diverse),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.159/2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17  della  legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007; 

 A d o t t a


                      il seguente regolamento:

   Art. 1. Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno  degli  stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
      a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto, distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di protezione  contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti elettronici in genere;
    c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie, comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di qualsiasi  tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.
  3.  Gli  impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di  sicurezza  prescritti  in attuazione della normativa comunitaria, ovvero  di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto  di  consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice  o  distributrice  rende  disponibile all'utente l'energia elettrica,  il  gas  naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione  del  combustibile  nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente  con  l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale  complessiva  degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
    c) uffici  tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e  strumentali  preposte  all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti  aziendali  ed  alla  loro  manutenzione  i cui responsabili posseggono     i     requisiti     tecnico-professionali     previsti dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il  degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che  comportano  la  necessita' di primi interventi, che comunque non modificano  la  struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione  d'uso  secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto, distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine, degli utensili,  degli  apparecchi  elettrici  in genere. Nell'ambito degli impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di energia  fino  a  20  kw  nominale, gli impianti per l'automazione di porte,  cancelli  e  barriere,  nonche'  quelli  posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
    f) impianti   radiotelevisivi   ed   elettronici:  le  componenti impiantistiche  necessarie  alla  trasmissione  ed alla ricezione dei segnali  e  dei  dati,  anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione  fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate  a  tensione  superiore,  nonche'  i sistemi di protezione contro  le  sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;  ai  fini  dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti  degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati  alla  rete  pubblica,  si  applica  la normativa specifica vigente;
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas: l'insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi e dei loro accessori, dal punto  di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino agli apparecchi   utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti  dei medesimi,  le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione  dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni  edili  e  meccaniche  per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
    h) impianti   di   protezione   antincendio:   gli   impianti  di alimentazione   di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo automatico  e  manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

 Art. 3. Imprese abilitate

  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge 8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate  all'esercizio  delle  attivita'  di cui all'articolo 1, se l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita',  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,  intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione, all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e successive modificazioni.

 Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

  1.  I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
    a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del  secondo  ciclo  con  specializzazione  relativa al settore delle attivita'  di  cui  all'articolo 1,  presso  un  istituto  statale  o legalmente  riconosciuto,  seguiti  da  un periodo di inserimento, di almeno  due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del  settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi della legislazione vigente  in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,   di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle  dirette dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le  attivita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
    d) prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa   abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce  la prestazione  dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre  anni,  escluso  quello  computato  ai  fini dell'apprendistato e quello  svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di operaio installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
  2.  I  periodi  di  inserimento  di  cui  alle lettere b) e c) e le prestazioni  lavorative  di  cui  alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi  anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica continuativa nell'ambito  dell'impresa  da  parte  del  titolare,  dei  soci e dei collaboratori  familiari.  Si  considerano, altresi', in possesso dei requisiti  tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa,  i  soci  ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di imprese  abilitate  del  settore  per  un periodo non inferiore a sei anni.  Per  le  attivita'  di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.

  Art. 5. Progettazione degli impianti

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli impianti         di        cui        all'articolo 1,        comma 2, lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza   delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita' abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e' obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli  immobili  adibiti  ad  attivita'  produttive,  al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste, anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio, nonche'  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonche'   impianti   di climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti   in  un'attivita'  soggetta  al  rilascio  del  certificato prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i disegni  planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
  2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti, di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7.  Dichiarazione di conformita'

  1.  Al  termine  dei  lavori,  previa effettuazione delle verifiche previste  dalla  normativa  vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto,  l'impresa  installatrice  rilascia  al committente la dichiarazione  di  conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle  norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base  del  modello  di  cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5.
  2.  Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa  installatrice  l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo  schema  dell'impianto  da  realizzare, inteso come descrizione funzionale   ed   effettiva   dell'opera  da  eseguire  eventualmente integrato  con  la  necessaria  documentazione  tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
  3.  In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione  di  conformita',  e  l'attestazione  di  collaudo  ove previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto dell'opera  di  rifacimento,  ma  tengono  conto  della  sicurezza  e funzionalita'  dell'intero  impianto.  Nella  dichiarazione di cui al comma 1  e  nel  progetto  di  cui  all'articolo 5,  e' espressamente indicata  la  compatibilita'  tecnica  con le condizioni preesistenti dell'impianto.
  4.   La  dichiarazione  di  conformita'  e'  rilasciata  anche  dai responsabili   degli   uffici   tecnici  interni  delle  imprese  non installatrici  di  cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato  o  integrato  con  decreto  ministeriale  per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
  6.  Nel  caso  in  cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente  articolo,  salvo  quanto  previsto all'articolo 15, non sia stata  prodotta  o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per  gli  impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto   -   da   una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa  da  un professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le specifiche competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno  cinque  anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,   sotto   personale   responsabilita',   in   esito  a sopralluogo  ed  accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel  campo  di  applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che  ricopre,  da  almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa  abilitata  di  cui  all'articolo 3,  operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

  Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

  1.  Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di  trasformazione,  di  ampliamento  e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
  2.  Il  proprietario  dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne  le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente  in  materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice dell'impianto e dai  fabbricanti  delle  apparecchiature  installate.  Resta ferma la responsabilita'  delle  aziende  fornitrici  o  distributrici, per le parti  dell'impianto  e  delle  relative  componenti tecniche da loro installate o gestite.
  3.  Il  committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura   di  gas,  energia  elettrica,  acqua,  negli  edifici  di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia  della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato  I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione  di  rispondenza  prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima  documentazione  e'  consegnata  nel  caso  di  richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il   raggiungimento   dei   livelli   di  potenza  impegnata  di  cui all'articolo 5,  comma 2  o  comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
  4.  Le  prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
  5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso  il  termine  di  cui  al  comma  3 senza che sia prodotta la dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo 7,  comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

 Art. 9.Certificato di agibilita'

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato dalle autorita' competenti  previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui   all'articolo 7,  nonche'  del  certificato  di  collaudo  degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

 Art. 10. Manutenzione degli impianti

  1.  La  manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non   comporta   la   redazione   del   progetto   ne'   il  rilascio dell'attestazione  di  collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8,  comma 1,  fatto  salvo  il  disposto  del successivo comma 3.
  2.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici  e  la  fornitura  provvisoria di energia elettrica per gli impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo  restando  l'obbligo  del rilascio della dichiarazione di conformita'.
  3.  Per  la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in  servizio  privato  si  applica  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

  Art. 11.Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

  1.  Per  il  rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,   comma   2,  lettere a), b), c),  d), e), g)  ed h), relativi  ad  edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato  il certificato   di   agibilita',   fermi   restando   gli  obblighi  di acquisizione  di  atti  di  assenso  comunque  denominati,  l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso  lo  sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune  ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto  redatto  ai  sensi  dell'articolo 5,  o  il  certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
  2.   Per   le  opere  di  installazione,  di  trasformazione  e  di ampliamento  di  impianti  che  sono  connesse  ad interventi edilizi subordinati  a  permesso  di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  il  soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il  progetto  degli  impianti da realizzare presso lo sportello unico per  l'edilizia  del  comune ove deve essere realizzato l'intervento,
contestualmente al progetto edilizio.
  3.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria artigianato  e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice  dell'impianto,  che provvede ai conseguenti riscontri con  le  risultanze  del  registro  delle  imprese o dell'albo provinciale delle  imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,   delle   eventuali   violazioni  accertate,  ed  alla irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  ai sensi degli articoli 20, comma  1,  e  42,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 Art. 12.Contenuto del cartello informativo

  1.  All'inizio  dei  lavori  per  la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice  affigge  un  cartello  da  cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti  indicati  all'articolo 5,  comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

  Art. 13.Documentazione

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

 

 Art. 14.Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica

 

  1.   In   attuazione   dell'articolo 8   della  legge  n.  46/1990, all'attivita'  di  normazione  tecnica  svolta  dall'UNI e dal CEI e' destinato   il  tre  per  cento  del  contributo  dovuto  annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma 1,  calcolata  sull'ammontare del contributo  versato  dall'INAIL  e'  iscritta a carico di un apposito capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo  economico  per  il  2007  e  a  carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

  Art. 15.  Sanzioni

  1.  Alle  violazioni  degli  obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni amministrative da euro 100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
  2.  Alle  violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal presente decreto  si  applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro   10.000,00   con   riferimento   all'entita'   e   complessita' dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
  3.  Le  violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico  delle  imprese  installatrici  sono comunicate alla Camera di commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per territorio,  che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese  artigiane  o  nel  registro  delle  imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
  4.  La  violazione  reiterata  tre  volte delle norme relative alla sicurezza  degli  impianti  da parte delle imprese abilitate comporta altresi',  in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione  delle  medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta  dei soggetti   accertatori   e   su   giudizio   delle   commissioni  che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
  5.  Alla  terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed   i  collaudi,  i  soggetti  accertatori  propongono  agli  ordini professionali  provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente articolo provvedono   le   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura.
  7.  Sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti  relativi  alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 22 gennaio 2008

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani
 

 

                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 182