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D.Lgs. 102/2014

Il D.Lgs. n°102/2014 ha modificato NUOVAMENTE le norme sull’OBBLIGO DELLO SCARICO A TETTO previste dal DPR 412/1993 all’art.5 c.9 e seguenti.

A partire dal 19 luglio 2014 possono quindi scaricare a parete:

1. GENERATORI A GAS A CAMERA STAGNA CON RENDIMENTO UTILE MAGGIORE O UGUALE A 90+2logPn 
(caldaia a tre stelle) in caso di sostituzione di generatori già esistenti che scaricavano precedentemente a parete o in canna fumaria collettiva ramificata.

2. GENERATORI A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICI (APPARTENENTI ALLA CLASSE 5 NOx):

- in caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non siano presenti sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili alle caldaie a condensazione;
-    in caso in cui l’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione a tetto sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;
-    quando il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.


3. In caso si installino generatori ibridi compatti, composti almeno da un GENERATORE A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICO ( classe 5 NOx) e una POMPA DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO, dotati di una specifica certificazione di prodotto da parte del costruttore.

A seguire, riportiamo il testo integrale del DPR 412/93 art.5 c.9 e seguenti come modificato dal DLgs 102/2014 art. 14 c.8 e 9:

Comma 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla legislazione vigente.

Comma 9 bis. è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali installati in data precedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna fumaria collettiva ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
   
Comma 9 ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:
I. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
II. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
III. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
IV. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.

Comma 9 quater.  I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni ai commi di cui 9 – 9 bis e 9 ter.


Scarica qui sotto il testo del DLgs 102/2014.