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DPR 551/99

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81). - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerata l'opportunità di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Sentito in qualità di ente energetico l'ENEA; Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia; Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1999; Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1
Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media.
1. (Omissis). (1)
(1) Modifica il comma 1 dell'art. 4 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 2
Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi.
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
(1) Modifica il comma 9, primo cpv, dell'art. 5 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.
(2) Modifica il comma 9, secondo cpv, dell'art. 5 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 3
Installazione di generatori di calore e coibentazione degli impianti.
1. (Omissis). (1)
2. (Omissis). (2)
(1) Sostituisce il comma 10 dell'art. 5 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.
(2) Modifica il comma 11 dell'art. 5 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 4
Rendimento minimo dei generatori di calore.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 5
Termoregolazione e contabilizzazione.
1. (Omissis). (1)
(1) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 7 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 6
Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 7
Ulteriori requisiti del terzo responsabile.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 8
Controllo tecnico periodico e manutenzione.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 9
Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 6 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 10
Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega delle responsabilità.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 8 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 11
Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 11 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 12
Rendimento minimo di combustione in opera.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 14 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 13
Controlli degli enti locali.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 18 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 14
Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 19 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 15
Procedura di verifica e controllo per impianti unifamiliari.
1. (Omissis). (1)
(1) Sostituisce il comma 20 dell'art. 11 del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412.

Articolo 16
Competenza delle regioni.
1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.

Articolo 17
Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici.
1. Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via informatica.

Articolo 18
Allegati.
1. (Omissis). (1)
(1) Inserisce gli allegati, al presente decreto, H ed I dopo l'allegato G del d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412; abroga il punto 1 dell'allegato E del d.p.r. citato.

Articolo 19
Norma transitoria.
1. Le attività di verifica ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.

Allegato unico
(Sono omessi gli allegati).